Agricoltori, esonero della Commissione sui terreni a riposo

Adottato ufficialmente un regolamento che concede un’esenzione parziale dalla regola di condizionalità (Commissione europea, comunicato 13 febbraio 2024).

La Commissione europea ha dato il suo ok ufficiale un regolamento che concede agli agricoltori europei un’esenzione parziale dalla regola di condizionalità per i terreni lasciati a riposo. L’approvazione in questione fa seguito alla proposta dell’esecutivo europeo presentata il 31 gennaio 2024 e alle discussioni con gli Stati membri durante le riunioni di comitato.

Il regolamento è entrato in vigore il 14 febbraio e si applicherà retroattivamente a decorrere dal 1º gennaio per un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2024.

L’esenzione parziale tiene conto di diverse richieste di maggiore flessibilità, come richiesto dagli Stati membri per rispondere meglio alle sfide cui devono far fronte gli agricoltori dell’UE.

Anziché mantenere terreni lasciati a riposo o mantenere elementi improduttivi sul 4% dei loro seminativi, gli agricoltori che coltivano colture azotofissatrici (ad esempio lenticchie, piselli o favi) e/o colture intercalari senza prodotti fitosanitari sul 4% dei loro seminativi saranno considerati conformi al cosiddetto requisito BCAA 8. Gli agricoltori che decidono in tal senso possono tuttavia continuare a soddisfare il requisito con terreni lasciati a riposo o elementi non produttivi.

L’atto finale adottato consente inoltre agli Stati membri di modificare i loro regimi ecologici a sostegno delle zone non produttive per tenere conto dello scenario di riferimento alternativo nell’ambito della condizionalità BCAA 8. Una semplice notifica alla Commissione europea sarà sufficiente per aggiornare immediatamente i regimi ecologici interessati. 

Infatti, la norma BCAA 8 impone, tra l’altro, di destinare una quota minima di seminativi a superfici o elementi non produttivi. Quest’ultimo si riferisce in genere a terreni lasciati a riposo, ma anche a elementi paesaggistici non produttivi quali siepi o alberi. Le aziende con meno di 10 ettari di seminativi sono esentate da tale obbligo. Il 31 gennaio la Commissione ha proposto di concedere maggiore flessibilità agli agricoltori dell’UE che ricevono il sostegno della PAC da questo requisito.

Gli Stati membri che desiderano applicare la deroga a livello nazionale devono darne notifica alla Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, in modo che gli agricoltori possano essere informati quanto prima.

 

Manageritalia: nuova convenzione con il Fondo Fasdac

Prevista per i titolari della polizza e per i familiari rimborsi per visita oculista e acquisto di occhiali o lenti 

Manageritalia ha reso nota la nuova convenzione con il Fondo Fasdac. Nella fattispecie l’accordo prevede occhiali da vista completi di lenti da sole graduati con uno scontro del 30%. Nel caso in cui ci sia una promozione in atto, lo sconto del 30% viene sostituito da: 
– sconto di 20,00 euro per occhiali da vista e da sole graduati completi di lenti monofocali;
– sconto di 50,00 euro per occhiali da vista e da sole graduati completi di lenti multifocali. 
Con il bonus prevenzione, il costo dell’occhiale da vista o da sole graduato viene scontato dell’importo della visita medica oculistica fino ad un massimo di 100,00 euro. Per usufruire di questa agevolazione, oltre a recarsi presso i negozi che aderiscono alla convenzione, occorre: acquistare un occhiale la cui spesa minima è di 300,00 euro pre-sconto; presentare al negozio la fattura della visita medica oculistica. Viene precisato, inoltre, che il bonus prevenzione è cumulabile con le altre promozioni in corso. 
Tra gli ulteriori sconti ai quali si può accedere sono previsti:
50% di sconto sulla seconda confezione acquistata di lenti a contatto;
20% di sconto occhiali da sole non graduati (però non rimborsabile dal Fondo Fasdac);
10% di sconto per colliri e soluzioni, compreso spray antifog. I colliri sono rimborsabili tramite Fasdac solo se sono catalogati come farmaci di classe C. 
Per accedere alla convenzione occorre registrarsi sul portale al link indicato su Manageritalia e compilare i campi indicati, inserendo il codice convenzione: 50021. Successivamente, occorre scaricare il voucher da presentare in negozio o da utilizzare per l’acquisto online. Il rimborso può essere presentato anche in forma indiretta sia per la fattura della visita oculistica che per l’acquisto degli occhiali o lenti correttive. Il rimborso avviene secondo la normativa indicata dal Fondo. 

Cassa Edile Pistoia: previsto il rimborso delle spese sostenute per gli alluvioni del 2 e 3 novembre

Stabilita la possibilità di chiedere il rimborso fino a 500,00 euro per i lavoratori che hanno subito danni all’abitazione principale o abituale e per le aziende fino a 2.000 euro che hanno subito danni alla sede operativa 

Il 31 gennaio è stato sottoscritto tra Ance Toscana Nord e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil un accordo volto a definire il rimborso delle spese sostenute dai lavoratori e dalle aziende iscritti alla Cassa Edile di Pistoia che hanno subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali del 2 e del 3 novembre 2023.
Per quanto riguarda i lavoratori:
– devono essere iscritti alla Cassa Edile di Pistoia ed essere  dipendenti di azienda in regola con i versamenti alla Cassa Edile da effettuare entro il termine del mese di dicembre 2023;
– devono aver subito danni all’abitazione principale, abituale e continuativa, avente sede in una delle strade dei comuni della Toscana che hanno avuto danni in conseguenza dell’alluvione, per risanamento, acquisto di elettrodomestici e/o di arredi, o per rottamazione dell’autoveicolo di proprietà.
Per quanto riguarda le aziende: 
– devono avere subito danni alla sede operativa e/o secondaria, locata in una delle strade dei Comuni della Toscana che hanno avuto danni in conseguenza dell’alluvione.
Le richieste devono essere inviate all’indirizzo mail prestazionistraordinarie@cassaedilepistoia.it entro e non oltre il 31 marzo 2024.
La documentazione da inviare é:
– autocertificazione dei requisiti richiesti e danni subiti (sul modello fornito dalla Cassa Edile di Pistoia);
– elenco della documentazione delle spese sostenute, non antecedenti al 2 novembre 2023;
– fotocopia dei giustificativi di spesa;
– fotocopia del documento d’identità del lavoratore e/o del legale rappresentante dell’ impresa.
Il contributo massimo ammesso per ciascun lavoratore è pari a 500,00 euro, quello per  azienda è pari a 2.000,00 euro.

CCNL Sanità-Personale non medico: sottoscritto in via definitiva l’accordo per la sezione ricercatori

Dopo una lunga fase di certificazione è stato sottoscritto il contratto per il personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria per il triennio 2019-2021

Al termine di una lunga fase di certificazione presso gli organi di controllo finanziario, nella giornata di ieri 21 Febbraio 2024 Aran e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto definitivamente il contratto collettivo nazionale di lavoro, che interessa circa 2.000 dipendenti, relativo al personale del comparto Sanità, sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria per il triennio 2019-2021.
Con il nuovo contratto sono stati mantenuti i precedenti profili professionali di ricercatore sanitario e di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, e sono stati introdotti istituti contrattuali quali gli incarichi e, per il profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, i differenziali economici di professionalità. Il percorso di carriera del ricercatore sanitario avviene dunque unicamente mediante incarico, così come già avviene per la dirigenza sanitaria e, per l’area del comparto, all’area del personale di elevata qualificazione, superando l’applicazione dei differenziali economici di professionalità. L’istituto degli incarichi responsabilizza maggiormente il personale interessato nella ricerca, gestione, supervisione e governo di tutti gli aspetti della ricerca stessa, ivi compresi gli aspetti economico-finanziari.
Con la trattativa per il CCNL 2022-2024 proseguirà il percorso di rafforzamento dei diritti e delle tutele del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria. 

 

D.Lgs. su accertamento tributario e concordato preventivo biennale in attuazione della Riforma fiscale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024, n. 43, il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, in attuazione della riforma fiscale, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale.

Il nuovo Decreto, entrato in vigore dal 22 febbraio 2024, consta di 41 articoli suddivisi in tre titoli ed è così suddiviso:

  • Titolo I “Disposizioni in materia di accertamento tributario“;

  • Titolo II “Disciplina del concordato preventivo biennale”;

  • Titolo III “Disposizioni finali”.

L’articolo 1 interviene sul D.Lgs. n. 218/1997 prevedendo che l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonchè il recupero dei crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento, possano essere definiti con adesione del contribuente.

Inoltre, al suddetto D.Lgs. n. 218/1997 viene aggiunto il comma 2-bis, nel quale si specifica che lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo reca oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.

L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo del contraddittorio preventivo.

 

L’adesione, di cui all’articolo 1, comma 1:

– può avere a oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione;

– deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate indicato nel verbale e all’organo che lo ha redatto.

 

I termini per l’accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell’adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.

 

L’articolo 6 del D.Lgs. n. 12/2024, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, introduce la possibilità per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, di accedere a un concordato preventivo biennale a determinate condizioni e secondo modalità prestabilite.

All’articolo 7 ne viene, poi, definito l’ambito di applicazione, specificando che per l’applicazione del concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Nei confronti dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, per il solo periodo di imposta 2024, l’applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

 

La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

Il contribuente potrà, dunque, aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto dall’articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001. 

 

L’articolo 10 indica i requisiti per l’accesso al concordato preventivo biennale per i soggetti cui si applicano gli Indici sintetici di affidabilità
fiscale.
Per accedere alla proposta di concordato, i soggetti ISA con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:
– devono ottenere un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8;
– non devono avere debiti tributari ovvero, hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

 

Ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 12/2024, non è possibile accedere alla proposta di concordato in presenza di anche una delle seguenti condizioni:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;

  • condanna per dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall’articolo 2621 c.c., nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

L’articolo 12 individua, poi, gli effetti dell’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale.
Tale accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato, infatti, impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

All’articolo 21 vengono individuate le condizioni alle quali il concordato, al di fuori della decorrenza del termine biennale di naturale efficacia, cessa di avere
efficacia.

Mentre, all’articolo 22 vengono individuate le condizioni alle quali il concordato decade, comportando la decadenza dai benefici per entrambi i periodi di imposta della sua durata.

 

L’articolo 23 riconosce anche ai contribuenti rientranti nel regime forfetario la possibilità di accedere al concordato preventivo biennale, secondo le modalità introdotte nel Capo III. 

L’articolo 24 stabilisce che non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. Non possono, altresì, accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che non posseggono i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 13/2024 o per i quali sussiste una delle ipotesi previste all’articolo 11.

Come per i soggetti ISA, anche per i forfettari all’articolo 25 vengono descritti alcuni effetti derivanti dall’accettazione della proposta della proposta di concordato.

Inoltre, come specificato dall’articolo 26, nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

Infine, decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 24, l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire.

I nuovi dati dell’ADI disponibili sulla piattaforma Dashboard



Entro la fine di febbraio 2024 saranno disponibili i nuovi dati relativi all’Assegno di Inclusione (ADI) sulla piattaforma Tableau della “Dashboard per la programmazione locale delle misure di contrasto alla povertà” (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 21 febbraio 2024, n. 3337).


In merito alla transizione dal Reddito di cittadinanza (RDC) all’Assegno di inclusione (ADI), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce indicazioni relativamente agli indicatori e ai dati disponibili agli operatori di Regioni, Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e Comuni nel pannello di monitoraggio “Dashboard per la programmazione locale delle misure di contrasto alla povertà”.


 


Pertanto, entro la fine di febbraio 2024, i dati relativi al RDC verranno spostati in una apposita sezione denominata “Indicatori RdC e presa in carico RdC – archivio”. Saranno disponibili i dati trends beneficiari e della presa in carico da subito mentre, tutti gli altri indicatori, verranno rilasciati in tranche in questa sezione della dashboard, a partire da quelli di maggiore interesse. Tali dati saranno aggregati per annualità e rimarranno sempre disponibili per la consultazione all’interno della dashboard.


 


I nuovi dati relativi all’Assegno di inclusione, sempre entro la fine di febbraio, saranno disponibili sulla stessa piattaforma Tableau della dashboard.


 


Gli operatori già accreditati alla piattaforma avranno automaticamente accesso ai dati ADI che saranno disponibili progressivamente, iniziando dalle sezioni di maggiore interesse.


 


È prevista, per la fine di febbraio 2024, la pubblicazione delle seguenti sezioni:


 


Indicatori ADI:


 


– Beneficiari attualmente nella misura


– Caratteristiche dei nuclei familiari


– Caratteristiche individuali


– Importi percepiti e ISEE.


 


Indicatori presa in carico ADI:


 


– Operatori e Ambiti Territoriali Sociali (ATS) in GePI


– Completamento delle fasi della presa in carico


– PUC (Progetti Utili alla Collettività).

Ebat Foggia: stanziato il contributo patente di guida B e abilitazione alla guida di muletti e trattori

Erogato il contributo per l’acquisizione della patente B o abilitazione alla guida di trattori e muletti per i lavoratori del settore

Ebat Foggia, l’Ente bilaterale della provincia di Foggia ha stabilito per quest’anno l’erogazione di un contributo a favore di tutti i lavoratori del settore che acquisiscono la patente di guida categoria B o il primo rilascio e rinnovo dell’abilitazione alla guida del trattore e del muletto.
Le risorse stanziate sono pari a 20.000,00 euro, mentre la somma unitaria del contributo è di 400,00 euro dedicata alla patente di guida categoria B, e 80,00 euro per trattorista e mulettista, al netto degli oneri di legge.
Possono richiedere il contributo coloro che prestano attività lavorativa nelle aziende agricole della provincia di Foggia e dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli che applicano il Contratto Provinciale di Lavoro, in regola con i versamenti contributivi alla Bilateralità riferiti all’anno 2022.
Gli stessi devono inoltre esser iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli OTI ed OTD di Foggia, con 102 giornate nel periodo 2021-2022.
Per i residenti fuori la provincia di competenza della Cassa ed impiegati regolarmente nelle aziende valgono i medesimi diritti a condizione che dichiarino di non aver domandato il contributo ad un’altra Cassa.
La domanda per acquisirlo, deve poi esser presentata tramite Patronato indicando come oggetto “Bando Patente B, trattorista e mulettista”, allegando altresì i documenti di seguito elencati:
– copia della carta di identità;
– copia delle buste paga riferite all’anno 2022, o copie modelli Unilav anno 2022 o CU 2023;
– attestazione dell’Ente che ha rilasciato il titolo abilitante o una copia del titolo stesso acquisito;
– documenti e costi sostenuti dal beneficiario;
– attestazione ISEE 2023 riferita alla situazione economica e patrimoniale non superiore a 15.000,00 euro;
– per i Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, si richiede di allegare i prospetti riepilogativi F24 dell’Inps,
nonché le quietanze di pagamento 2022;
– attestazione delle coordinate bancarie del richiedente.
Se l’importo dei contributi supera la disponibilità delle risorse, il criterio di selezione adottato è quello relativo alla data di ricezione delle domande. Requisito essenziale per l’accettazione delle richieste contributive è la sottoscrizione da parte di chi domanda del consenso al trattamento dei dati personali (art.13 GDPR – Reg. UE n. 679/2016).
Da ultimo si specifica che, le richieste devono essere presentate dal 15 gennaio 2024 sino alle ore 12:30 del 22 marzo 2024. Il perfezionamento della pratica deve avvenire mediante l’invio dell’attestazione del titolo conseguito entro il 31 ottobre 2024 seguendo le modalità sopra indicate.

CCNL Panifici: sottoscritto l’accordo sui futuri aumenti contrattuali



Con la retribuzione di febbraio in arrivo gli anticipi sui futuri aumenti contrattuali 


Il 31 gennaio scorso, le Associazioni datoriali Assipan, con l’assistenza di Confcommercio Imprese per l’Italia, Assopanificatori-Fiesa, con l’assistenza di Confesercenti e le OO.SS. Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo con il quale hanno stabilito l’erogazione, dal 1° febbraio 2024, di una somma a titolo di aumento sul futuro rinnovo contrattuale pari a 35,00 euro lordi mensili sul livello A2 per i panifici artigianali e di 56,00 euro lordi mensili sul livello 3B per i panifici industriali, riparametrati sugli altri livelli di inquadramento.
Suddette somme, da intendersi come incremento della paga base, sono state definite nelle more del rinnovo del CCNL che riguarda il personale dipendente da aziende di panificazione, anche per attività collaterale e complementare e per il personale che presta servizio nei negozi di vendita al dettaglio di pane, generi alimentari e vari. Pertanto, dal 1° febbraio 2024, la retribuzione è quella indicata nelle tabelle riportate di seguito.

Panifici artigiani



































Livello Retribuzione dal 1° febbraio 2024
A1S 1.916,07
A1 1.749,86
A2 1.599,66
A3 1.439,30
A4 1.333,06
B1 1.880,18
B2 1.429,83
B3S 1.367,22
B3 1.326,27
B4 1.235,28

Panifici industriali


























Livello Retribuzione dal 1° febbraio 2024
1 2.173,61
2 2.042,98
3A 1.921,22
3B 1.822,31
4 1.616,66
5 1.494,88
6 1.338,48

All’interno del verbale, le Parti stabiliscono anche l’intensione reciproca di sottoscrivere un accordo sulla governance della bilateralità con lo scopo di aggiornare gli statuti ed i regolamenti di Ebipan e Fonsap, e di ricomporre i relativi organismi, anche in virtù della presenza di Assipan Confcommercio, tra i firmatari del contratto collettivo. 

Contributi volontari: gli importi dovuti per il 2024

Comunicati i nuovi valori a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (INPS, circolare 21 febbraio 2024, n. 36).

L’INPS ha reso noti gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2024 dai prosecutori volontari a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari a +5,4%, tra il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023.

Pertanto, sulla base di questa variazione, la retribuzione minima settimanale è pari a 239,44 euro, mentre la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3-ter del D.L. n. 384/1992) è pari a 55.008 euro. Il massimale di cui all’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a 119.650 euro.

Per il 2024, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%

L’aliquota del contributo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87%.

Versamenti all’evidenza contabile separata e Fondo Volo  

Nella circolare in commento, tra gli importi riportati, ci sono anche quelli dovuti dagli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD, quali autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dirigenti ex INPDAI e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. che continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.

Anche per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai Fondi complementari. 

Inoltre, per il 2024 non si è verificata nemmeno alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici che si conferma, quindi, al 32,65%.

Giornalisti pubblicisti e praticanti

Confermata l’aliquota IVS vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%, anche per i giornalisti, pubblicisti e praticanti, in quanto iscritti al FPLD o all’evidenza contabile separata del medesimo FPLD.

Versamenti volontari nella Gestione separata

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 184/1997, ossia applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2024, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

Dato che nel 2024 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 18.415 euro, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a 4.603,80 euro su base annua e a 383,65 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e a 6.077,04 euro su base annua e a 506,42 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

Infine, nella circolare in argomento sono inclusi i coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD, divisi per categorie e versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti (oscillanti secondo la specifica tipologia tra il 23,70% e il 24,18%).

Trasporto di persone con canoa, kayak o raft: il trattamento ai fini IVA

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito al corretto trattamento IVA dell’attività di trasporto lacustre o fluviale di persone a mezzo di canoa, kayak o raft per finalità turistico/ricreative (Agenzia delle entrate, risposta 21 febbraio 2024, n. 46).

In merito al regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di passeggeri per vie d’acqua, l’Agenzia delle entrate ha già fornito chiarimenti con la risoluzione n. 8/E/2021.

 

Ai sensi dell’articolo 36bis del D.L. n. 50/2022 viene riconosciuto un trattamento agevolato IVA, in termini di esenzione o di aliquota IVA ridotta, alle prestazioni aventi ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e alle prestazioni ad esso accessorie.

 

Ai sensi dell’articolo 1678 c.c. col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

Ne consegue che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si configura un trasporto quando un soggetto trasferisce persone o cose da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l’assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione tecnica dello stesso.

 

Nella fattispecie oggetto d’interpello, la Società allega solo il contratto relativo al servizio di trasporto di persone in canoa o kayak.

La natura di tale prestazione all’Agenzia delle entrate appare diversa da quella di mero trasporto di persone.

Dal contratto, infatti, l’Agenzia desume come si tratti, in realtà, di un contratto di appalto.

In particolare, la prestazione prevista da contratto a carico della società appare ben diversa da quella di ”mero trasporto di persone” ed emerge come l’interesse e la finalità prevalente del committente sia di vivere un’esperienza naturalistico-escursionistica.

La canoa, il kayak e il raft, peraltro, costituiscono particolari tipi di imbarcazioni che per la loro struttura prevedono una partecipazione attiva del cliente che guida o contribuisce alla guida del mezzo e pertanto non è semplicemente trasportato su acqua, ma vive una vera e propria esperienza escursionistica a carattere sportivo/turistico.

In base a questi presupposti, l’Agenzia ritiene che le varie tipologie di prestazioni rese dall’istante debbano essere escluse dal trattamento agevolato ai fini IVA con conseguente applicazione dell’aliquota IVA ordinaria.