Ebinter Treviso: nuovi contributi per i lavoratori del settore

Erogato il contributo per i centri estivi a favore dei figli del personale di comparto

L’Ente Bilaterale del Terziario di Treviso ha previsto per l’anno corrente e a favore dei figli del personale di settore un nuovo contributo di cui fruire per centri estivi.
In aggiunta a questo e sempre a favore dei lavoratori, le aziende di comparto hanno stabilito di aumentare i contributi per la trasformazione dei contratti a tempo determinato, le visite mediche con la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione esterno, e da ultimo la consulenza in materia igienico-sanitaria.
Ed ancora, viene incrementato il pacchetto famiglia ed inserito l’abbonamento ai mezzi di trasporto.
A tal proposito preme specificare altresì, che Ebinter già nel 2023 è intervenuto a favore del personale di settore provvedendo all’erogazione di pacchetti di aiuti ed interventi sulla conciliazione, maternità, paternità, cura, congedi, formazione, sicurezza, sostegno al reddito, welfare, nonché ha provveduto allo stanziamento di 531mila euro sotto forma di contributi per protesi acustiche, spese sanitarie per figli disabili, spese scolastiche dalla materna all’università o per attività sportive.
A sostegno delle aziende invece, l’Ente si è impegnato a supportare le spese degli accertamenti sanitari dei dipendenti, dei Dvr, soprattutto per quanto concerne l’occupazione. A tal proposito, attraverso il proprio contributo, ha agevolato la maternità nonché l’assunzione di dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, mediante anche la collaborazione con il Centro Servizi Volontariato che collega il mondo del lavoro con il volontariato.  

 

CCNL Credito: rinnovate le polizze RC per il 2024

Tra le novità del 2024  previsti gli aumenti dei massimali e le polizze temporanee per i lavoratori a tempo determinato

E’ stata rinnovata la copertura assicurativa su tutte le attività e compiti svolti, anche fuori della sede, dagli impiegati, quadri direttivi e dirigenti, previsti dal CCNL Credito per l’anno 2024.
Tra le novità previste:
– vengono elevati i massimali per le sanzioni erogate dal MEF;
– vengono introdotte nuove polizze temporanee per lavoratori assunti con contratti a tempo determinato;
– è offerta gratuitamente una polizza collettiva denominata “RC CAPOFAMIGLIA“, con un massimale di 500.000 euro, che include anche la copertura SCI.
Per quanto riguarda la tutela legale professionale :
– viene confermato il massimale di 6.000,00 euro in caso di vertenze civili o penali,
– viene aumentato il limite di 2.000,00 euro in caso di controversie relative a richieste di risarcimento di danni da parte dei clienti dell’Istituto bancario, in conseguenza di un comportamento illecito dell’iscritto;
– viene introdotta la possibilità di impugnare un provvedimento disciplinare di sospensione davanti al giudice competente.
E’ data, inoltre, la possibilità di estendere la polizza anche alle controversie relative la vita privata.
Per quanto riguarda, invece, la Polizza RC Ammanchi di Cassa:
– sono previste opzioni con massimali da 8.000,00 euro, 10.000,00 euro, 15.000,00 euro, 20.000,00 euro con nessuna franchigia sul primo sinistro;
– è stato introdotto un servizio di consulenza medico sanitaria telefonica 24 ore su 24;
– è stata compresa l’attività in smart working;
– è stata estesa la polizza anche in caso di errori formali e/o documentali;
– è stata prevista una retroattività delle polizze di 10 anni;
– in caso di esodo dell’iscritto, la copertura assicurativa è estesa gratuitamente per 12 mesi.

Cessione del quinto delle pensioni: adeguamento dei tassi di interesse



L’INPS comunica l’aggiornamento dei tassi di interesse da applicarsi alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio e delle pensioni per il primo trimestre dell’anno 2024 (INPS, messaggio 9 gennaio 2024, n. 92).


Recependo il D.M. n. 110419/2023 con cui il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 marzo 2024, l’INPS rende noti i tassi da applicare ai prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione.


 


Pertanto, nel suddetto periodo 1° gennaio 2024 – 31 marzo 2024, il valore dei tassi da utilizzare per le operazioni in questione, in base all’importo del prestito, è il seguente:


 


fino a 15.000 euro, tasso medio di 13,68 (tasso soglia usura 21,1000);


oltre 15.000 euro, tasso medio di 9,77 (tasso soglia usura 16,2125).


 


Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano in funzione dell’età e dell’importo del prestito e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono determinati come segue:


 



































TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÁ DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)
  Classe di importo del prestito
Classi di età* Fino a 15.000 euro Oltre i 15.000 euro
Fino a 59 anni 9,92 7,94
60-64 10,72 8,74
65-69 11,52 9,54
70-74 12,22 10,24
75-79 13,02 11,04
Oltre 79 anni 21,1000 16,2125

L’INPS precisa che l’età da prendere in considerazione è quella maturata a fine piano di ammortamento, facendo notare anche che, per la classe di età “Maggiore di 79 anni”, i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura di cui al decreto sopra citato.


 


Qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali, la procedura dedicata alla gestione del processo – denominata “Quote Quinto” – effettua un controllo “bloccante”, inibendo la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione.

Trattamento fiscale del contributo di partecipazione a corso per esame abilitazione consulente finanziario

In merito al contributo allo studio erogato da una banca per la partecipazione a un corso idoneo alla preparazione per l’esame di abilitazione per l’attività di consulente finanziario, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale di tali somme corrisposte ai partecipanti (Agenzia delle entrate, risposta 9 gennaio 2024, n. 3).

L’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR prevede che vengano assimilati ai redditi di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

 

Al riguardo, nella circolare del MEF 23 dicembre 1997, n. 326, è stato chiarito che il primo elemento che caratterizza le somme in questione, al fine di inquadrarle tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, consiste nel fatto che il beneficiario delle stesse non deve essere legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante e che, altrimenti, le somme erogate si dovrebbero cumulare con gli emolumenti corrisposti al lavoratore nella sua veste di dipendente.

Nella circolare del MEF è stato, inoltre, precisato che:

  • per la nozione di ”borsa di studio” si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc.;

  • relativamente agli assegni, premi o sussidi ”per fini di studio o di addestramento professionale”, rientrano nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro.

Anche l’Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 95/E/2022, ha già avuto modo di evidenziare che sono fiscalmente inquadrabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche le somme percepite dai soggetti che svolgono tirocini formativi e di orientamento.

Al riguardo l’Agenzia afferma che rientrano tra le borse di studio anche le somme corrisposte per la realizzazione di iniziative formative volte a favorire l’ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro.

 

In relazione al caso di specie, nel quale una Banca intende promuovere un percorso formativo, volto a favorire l’accesso alla professione di consulente finanziario, prevedendo l’erogazione di un contributo mensile in favore dei partecipanti al corso, l’Agenzia ritiene che tale contributo rientri tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quale borse di studio e che la Banca, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà operare sui predetti compensi la ritenuta d’acconto ai fini IRPEF.

Infine, l’Agenzia chiarisce che, tenuto conto che l’istante ha corrisposto un “contributo allo studio” riconducibile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, il relativo percettore potrà applicare il regime forfetario qualora intraprenda un rapporto professionale attraverso un mandato di agenzia con la Banca (ferma restando, naturalmente, il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge), poiché la percezione di detto contributo non integra la causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d-bis, della Legge di stabilità 2015.

 

L’ISCRO nella Legge di bilancio 2024

L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è stata confermata dalla Legge di bilancio 2024 che ne ha anche modificato alcuni requisiti di accesso (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, articolo 1, commi 142 – 155). 

L’indennità ISCRO era stata istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dall’articolo 1, comma 386, della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

 

La Legge di bilancio 2024 riconosce a regime la suddetta prestazione a decorrere dal 1° gennaio 2024, intervenendo a modificarne alcuni requisiti di accesso.

 

I requisiti

 

L’ISCRO è riconosciuta in favore dei soggetti di cui sopra detto che possono far valere congiuntamente i seguenti requisiti (comma 144):

 

a) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

 

b) non sono beneficiari di Assegno di inclusione: scompare il riferimento al Reddito di cittadinanza;

 

c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda: la Legge di bilancio per il 2021 faceva invece riferimento alla produzione di un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda;

 

d) hanno dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat

dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente: tale limite reddituale era stato fissato in 8.145,00 euro, poi elevato per il 2023 a 8.972,04 euro (INPS, circolare n. 14/2023);

 

e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

 

f) sono titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni – e non più da almeno 4 – alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso. La cessazione della Partita IVA nel corso della erogazione dell’ISCRO determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate successivamente alla data in cui è cessata l’attività.

 

I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’ISCRO (comma 146).

 

L’erogazione dell’ISCRO è inoltre condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2024 (1° gennaio 2024), sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento.

Il monitoraggio relativo alla partecipazione dei beneficiari dell’ISCRO ai percorsi di aggiornamento è affidato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

L’importo e la domanda

 

L’ISCRO è erogata per 6 mensilità dall’INPS ed è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda (comma 147). Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili (comma 148), limiti annualmente rivalutati sulla base degli indici Istat.

 

L’indennità spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e concorre alla formazione del reddito.

 

La domanda – recante l’autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse – è presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno di fruizione.

 

Si prevede che la prestazione non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa (comma 150). 

Coopersalute: nuovo piano sanitario per il 2024

Dal 1° gennaio 2024 previsto un rimborso fino a 50,00 euro per visite specialistiche e il rimborso dei ticket sanitari e visite specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale 

Coopersalute, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa, ha presentato il nuovo piano sanitario relativo all’anno 2024, in vigore dal 1° gennaio.
Innanzitutto, per ogni visita specialistica effettuata presso medici specialistici non del servizio SSN è previsto un rimborso massimo fino a 50,00 euro, con l’applicazione di una franchigia a carico dell’iscritto di 30,00 euro.
La prestazione può essere effettuata senza alcuna autorizzazione e in qualsiasi struttura di fiducia.
Sono escluse: le visite odontoiatriche ed ortodontiche, le visite omeopatiche, le visite psichiatriche e psicologiche, le visite dietologiche, le visite chiropratiche nonché tutte quelle non previste dalla medicina ufficiale.
Ai fini del rimborso sono necessari:
– la prescrizione medica con la presunta od accertata patologia,
– la fattura con il pagamento.
La disponibilità annua è di  600,00 euro per iscritto.
Previsto anche il rimborso dei ticket sanitari per accertamenti diagnostici, visite specialistiche e pronto soccorso effettuati nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, esclusa la  quota della ricetta.
Sono escluse: le visite odontoiatriche ed ortodontiche, le visite omeopatiche, le visite psichiatriche e psicologiche, le visite dietologiche, le visite chiropratiche nonché tutte quelle non previste dalla medicina ufficiale. 
Ai fini del rimborso sono necessari:
– copia del ticket, ad accezione del pronto soccorso,
– la copia della richiesta del medico curante o specialista, contenente la patologia presunta od accertata, che ha reso necessaria la prestazione.
La disponibilità annua è di 1.000,00 euro per iscritto.

Fondo Est: previste importanti novità sanitarie

Da questo mese, erogate nuove prestazioni per gli iscritti al fondo

Il Fondo Est, fondo di assistenza sanitaria integrativa del personale che svolge attività lavorativa negli ambiti del commercio, turismo e settori affini, nel rinnovare i sevizi sanitari a favore degli iscritti, ha apportato modifiche al piano sanitario offerto.
Circa i ticket del Servizio Sanitario Nazionale erogati da gennaio 2024, viene realizzato un loro integrale rimborso, nonché l’eliminazione della franchigia di importo pari a 5,00 euro in occasione di visite specialistiche, accertamenti di pronto soccorso, accertamenti diagnostici e diagnostici odontoiatrici.
Nella diagnostica vengono introdotti sempre da questo mese, nuovi esami tra cui l’elettrocardiogramma sotto sforzo, l’elettrocardiogramma, pap test con esami microbiologici e isteroscopia diagnostica ed operativa e lombalgia da sovraccarico all’interno delle patologie previste nella sezione “Fisioterapia da patologia”.
Previsto altresì il rimborso per le sedute di ozonoterapia manu medica effettuate in caso di ernie, protrusioni discali e lombalgia da sovraccarico, che risultano appositamente documentate.
Nel pacchetto “Riabilitazione patologie arto superiore e arto inferiore” rinominato poi “Pacchetto Riabilitazione patologie Osteoarticolari” sono state aggiunte ulteriori patologie, tra cui tendinite del flessore della mano, tendinite dell’estensore della mano, epicondilite, epitrocleite, gonalgia e coxalgia.
Altre novità introdotte da quest’anno nel medesimo piano sanitario sono l’introduzione di nuovi pacchetti prevenzione, ovverosia: prevenzione delle malattie respiratorie, cardiovascolare, oncologica del seno, dell’utero, della prostata, del colon-retto e della cute.
Per quanto concerne la prevenzione oncologica al seno dedicata alle donne dai 50 anni di età, queste hanno la possibilità di scegliere se effettuare l’ecografia mammaria o la mammografia.
La prestazione sanitaria relativa all’area chirurgica e grave evento morboso rinominata poi “Ricovero in istituto di cura per intervento chirurgico o grave evento morboso” ha introdotto tra i servizi sanitari, anche quelli relativi alle patologie neoplasia maligna in trattamento e cardiomiopatia ischemica.
Da ultimo, si comunica che è stata apportata una nuova denominazione della garanzia “Ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia e infortunio – ricoveri medici elencati in garanzia” in “Ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia”. La garanzia in questione del valore di 5.000,00 euro, è prevista solo per i casi di ischemia arterie vertebrali, paralisi e fibrosi cistica.

I criteri di rivalutazione delle pensioni per il 2024



Illustrati i principi e le modalità applicative del rinnovo dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti per il nuovo anno (INPS, circolare del 2 gennaio 2024, n. 1).


L’INPS ha comunicato di aver concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2024. Le lavorazioni effettuate hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni. 


In base all’articolo 2 del decreto interministeriale del 20 novembre 2023, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2023 è determinata in misura pari a +5,4 dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. Invece, in base all’articolo 1 del medesimo decreto interministeriale, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è stata determinata in misura pari a +8,1 dal 1° gennaio 2023.


Pertanto, i valori per i due anni citati sono esposti nelle tabelle seguenti incluse nella circolare in commento:













Decorrenza Trattamenti minimi

pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi
1° gennaio 2023 567,94 euro 323,75 euro
IMPORTI ANNUI 7.383,22 euro 4.208,75 euro












Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi Assegni vitalizi
1° gennaio 2024 598,61 euro 341,24 euro
IMPORTI ANNUI 7.781,93 euro 4.436,12 euro

L’indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2023 e quello provvisorio per l’anno 2024 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale che vengono descritte nella circolare INPS in argomento.


Le modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per il 2024 


L’INPS poi ricorda che la Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 135, Legge n. 213/2023) ha stabilito che nel 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1 della Legge n. 448/1998 è riconosciuta:


– per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;


– per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi: nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;


– nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS;


– nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS;


– nella misura del 22% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.


Nella circolare in questione, infine, l’INPS riporta tra l’altro anche l’incremento per l’anno 2024 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS stabilito dall’articolo 1, comma 310 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024. Si tratta di un incremento di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.

Superbonus: chiarimenti su attestazione congruità delle spese in base ai prezzari vigenti

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull’utilizzo dei prezzari vigenti per l’attestazione della congruità delle spese sostenute per accedere al superbonus (Agenzia delle entrate, risposta 5 gennaio 2024, n. 1).

Con riferimento al Superbonus, di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, il comma 13 prevede che, ai fini della fruizione diretta dell’agevolazione o dell’opzione, per gli interventi di efficientamento energetico, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il successivo comma 13­bis stabilisce che l’asseverazione venga rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.

L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.

Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal Decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

 

Con la circolare n. 23/E/2022 l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di precisare che lo ”Stato Avanzamento Lavori” riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

 

Pertanto, l’Agenzia ritiene che la verifica della congruità della spesa, ai fini della relativa attestazione ai sensi dell’allegato A del citato decreto ministeriale 6 agosto 2020, debba essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data.

Come chiarito nelle circolari n. 24/E/2020 e n. 30/E/2020, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento.

In caso di sconto ”integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

 

Ne consegue che, nel caso di specie, il tecnico abilitato incaricato dall’istante di attestare la congruità delle spese relative all’intervento trainato, di sostituzione delle persiane e degli infissi, nel rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa, deve fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa.

I nuovi importi delle indennità antitubercolari per il 2024



L’INPS rende noto l’aggiornamento degli importi delle prestazioni antitubercolari a decorrere dal 1° gennaio 2024 (INPS, circolare 3 gennaio 2024, n. 3).


L’INPS indica gli importi da corrispondere nel 2024 per le indennità antitubercolari che, come noto, sono connessi alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 


 


In conseguenza di quanto determinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 20 novembre 2023, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2023 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2022 (determinato in via provvisoria in misura pari al  7,3% dal D.M. del 10 novembre 2022), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a 5,4% dal 1° gennaio 2024 e a 8,1% dal 1° gennaio 2023.


 


Pertanto, gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono aggiornati come segue:


 

























  1° gennaio

2023

1° gennaio

2024

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 14,87 € 15,67
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 € 7,44 € 7,84
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) € 24,78 € 26,12
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) € 12,39 € 13,06
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) € 99,98 € 105,38

L’aggiornamento, applicato a decorrere dal 1° gennaio 2024, riguarderà anche le indennità giornaliere spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza (ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della Legge n. 1088/1970). In ogni caso, l’INPS precisa che, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di 15,67 euro, dovrà essere erogata quest’ultima.


 


La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata recependo i nuovi importi per il 2023 e il 2024.