Le istruzioni INAIL per l’assicurazione dei lavoratori sportivi

Sono state riassunte le disposizioni in materia di lavoro sportivo connesse ai profili assicurativi di competenza dell’Istituto a partire dal 1° luglio 2023 (INAIL, circolare 30 ottobre 2023, n. 46).

Con la circolare in commento, l’INAIL ha riepilogato le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2021 (Riforma dello Sport) in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori subordinati e sportivi (sia del settore professionistico, sia di quello dilettantistico) e di alcuni altre figure quali: i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato; i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP e i prestatori di lavoro occasionale. Tutti questi soggetti sono tutelati a decorrere dalla data del 1° luglio 2023.

La circolare, inoltre, fornisce anche un elenco delle figure che invece non sono tutelate dall’INAIL:

– i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile e di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015;

– gli sportivi dilettanti;

– i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestino in qualità di volontari la propria attività nell’ambito sopra citato; il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, nonché gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, in quanto al personale di Esercito, Marina e Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, ecc.;

– i lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto d’opera ex articolo 2222 del codice civile.

Adempimenti ai fini dell’obbligo assicurativo

L’INAIL segnala che la novità della riforma riguarda i titolari di collaborazioni di carattere amministrativo-gestionali e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, in quanto gli sportivi con contratto di lavoro subordinato nei settori professionistici sono già assicurati all’Istituto dal 16 marzo 2000. 

Pertanto, i committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023 i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare la denuncia di iscrizione all’INAIL con l’apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le
retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024

Peraltro, dato che l’incertezza in merito all’obbligo assicurativo presso l’INAIL è stato chiarita soltanto
a seguito della pubblicazione del D.Lgs. n. 120/2023, le denunce di iscrizione saranno considerate dall’INAIL nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023, termine entro il quale devono essere presentate le
denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi.

L’INAIL comunica anche che i soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai lavoratori per i quali opera la copertura assicurativa INAIL, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa dal 1° luglio 2023 l’assicurazione, insieme alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa.

Infine, nella circolare in commento sono riportate ulteriori disposizioni riguardanti specificamente l’area del dilettantismo.

 

CCNL Autostrade: sottoscritto protocollo di contrasto alla violenza sul luogo di lavoro

Sportello di ascolto, percorsi di assistenza psicologica, congedo retribuito di ulteriori 60 giorni, tra le nuove misure previste nel protocollo siglato tra Aspi ed i sindacati di settore

Il giorno 12 ottobre 2023, nell’ambito della riunione del Comitato Bilaterale di tutela ed inclusione delle diversità, è stato sottoscritto tra Aspi ed i Sindacati il protocollo per il contrasto della violenza per la prevenzione o l’intervento contro qualsiasi comportamento che pregiudichi la dignità della persona sul luogo di lavoro. Detto protocollo stabilisce un codice di comportamento e misure concrete per promuovere sul lavoro la cultura del rispetto della persona e sarà applicato anche dalle aziende controllate di Aspi.
Tra le varie misure ivi previste si segnala l’istituzione dello sportello di ascolto, percorsi di assistenza psicologica, il riconoscimento di un periodo di congedo retribuito di ulteriori 60 giorni, rispetto a quanto già previsto dal CCNL per le donne vittime di violenza di genere. Per la corretta attuazione delle misure introdotte verranno previsti dei piani di formazione e sarà poi effettuato un monitoraggio sistematico sull’efficacia del protocollo, che include anche la valutazione del rischio di violenza e molestia sul lavoro e della sua correlazione con la gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Le OO.SS. (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl viabilità e Logistica) hanno infine dichiarato che attraverso la sottoscrizione del protocollo in oggetto si è inteso lanciare un messaggio di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi comportamento offensivo, lesivo o indesiderato. Rappresenta un primo passo per l’avvio di prassi concrete di tutela e inclusione, a favore della parità di genere e per contrastare violenze e discriminazioni sui luoghi di lavoro, con politiche di integrazione e di sviluppo di tutto quanto possa incrementare e migliorare il sistema di welfare aziendale. 

CCNL Aeroporti – Sezione Handlers: c’è l’intesa sul rinnovo

 

Con il nuovo contratto aumento economico medio di 260,00 euro, Una Tantum, assistenza sanitaria integrativa e miglioramenti normativi  

Le Sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Trasporto Areo, insieme ad Assohandlers (servizi di assistenza a terra aeroportuale) hanno reso nota l’intesa sul rinnovo del contratto per i dipendenti del trasporto Aereo – Sezione Handlers. Le Parti fanno sapere che dall’incontro è scaturito un miglioramento sia dal punto di vista economico che normativo. Per la prima, la novità consiste in un aumento, nell’arco della durata contrattuale, di 260,00 euro medi al IV livello. L’importo L’importo viene erogato in 3 tranche: 140,00 euro di aumenti tabellari; 75,00 euro di aumento dell’indennità di presenza corrisposta anche nelle giornate di ferie, oltre all’aumento della previdenza complementare, alla copertura sanitaria integrativa e all’aggiornamento della base di calcolo di tutte le voci che generano maggiorazioni. Inoltre, a tutto quanto precedentemente indicato, si aggiunge una Una Tantum di 1.000 euro oppure di 1.500 euro in caso di scelta volontaria di fruizione con la modalità di welfare aziendale. Per quel che riguarda, invece, la parte normativa sono stati introdotti miglioramenti sul calcolo delle maggiorazioni per il lavoro notturno e straordinario, sulle ore di ROL, sul comporto della malattia, sull’infortunio, sul ticket restaurant, sulla clausola sociale, sulla protezione dei lavoratori dalle aggressioni. Per la prima volta viene inserita l’assistenza sanitaria integrativa di almeno 120,00 euro annui a carico delle aziende e aumentata la contribuzione aziendale sulla previdenza complementare dello 0,5%.

CCNL Marittimi: avviato il confronto sul rinnovo

Iniziate le trattative per il rinnovo delle quindici sezioni che compongono il contratto, in scadenza il prossimo dicembre 

Nei giorni scorsi a Roma è iniziato il confronto tra i Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uiltrasporti e le delegazioni di Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori, per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori del settore marittimo, in scadenza il prossimo 31 dicembre.
Il confronto riguarda tutte le quindici sezioni che compongono il contratto, ovvero:
–  Sezione 1: per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.;
– Sezione 2: per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari a bordo di navi da carico iscritte nel Registro Internazionale italiano, armate da imprese che operano in ambito internazionale;
– Sezione 3: per i comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell’armamento nazionale;
– Sezione 4: per l’imbarco degli equipaggi sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri;
– Sezione 5: per i marittimi imbarcati su navi da crociera;
– Sezione 6: per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l.;
– Sezione 7: per l’imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi da carico e passeggeri locate a scafo nudo ad armatore straniero;
– Sezione 8: per l’imbarco dei marittimi su mezzi navali speciali con armatore italiano;
– Sezione 9: per l’imbarco dei marittimi italiani su mezzi navali speciali con armatore straniero e battenti bandiera estera;
– Sezione 10: per i comandanti e i direttori di macchina imbarcati sui mezzi navali speciali;
– Sezione 11: per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi;
– Sezione 12: per i marittimi imbarcati su unità da diporto destinate a scopi commerciali, anche non in via esclusiva;
– Sezione 13 : Collective Bargaining Agreement for non-doms seafarers embarked on Italian International Register vessels or vessels under the bare-boat system;
– Sezione 14: per i medici di bordo imbarcati sulle navi;
– Sezione 15: per il personale di terra – uffici e terminals delle società di navigazione che esercitano l’armamento privato.
Le Parti sociali, durante l’incontro, hanno evidenziato la necessità di individuare adeguate risposte al fine di favorire lo sviluppo e l’occupazione del settore (che riguarda oltre 70 mila lavoratori) nell’ambito della comune visione della centralità del comparto marittimo, con l’obiettivo di valorizzarne la portata strategica per lo sviluppo del Paese.
E’ stato, infine, definito un calendario di incontri tecnici, al fine di affrontare i numerosi argomenti al centro degli interessi del settore.

CCNL Scuole Materne Fism: adesione al Fondo Espero dei lavoratori del comparto

Possibilità di aderire al Fondo pensionistico Fondo Espero anche per i lavoratori a cui si applica il presente CCNL

Dal 23 ottobre 2023 possono aderire al Fondo Nazionale Pensione Complementare, Fondo Espero, tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL Scuole Materne Fism. Tale Fondo risulta pertanto lo stesso a cui sono iscritti i dipendenti della scuola statale, dei conservatori e delle accademie.
Si è difatti portato a compimento tutto l’iter per approvare le modifiche allo Statuto del Fondo necessarie per realizzare l’Accordo Sindacale sottoscritto con il rinnovo contrattuale 2021-2023.
A tal proposito, Flc-Cgil comunica di voler realizzare una campagna informativa per tutti gli aderenti, ed al tempo stesso, Fondo Espero mette a disposizione il materiale di cui questi ultimi potrebbero necessitare, ossia:
– opuscolo informativo;
– brochure;
– i vantaggi.
Altresì, sono stati realizzati link e video informativi circa:
– l’adesione dipendenti privati;
– i vantaggi;
– il confronto iscritto/non iscritto;
– Fism.
La previdenza complementare di natura contrattuale offre opportunità sia gestionali che economiche. Difatti, il Fondo non ha scopi di lucro ma l’uso corretto di capitali accantonati oltre a tenere le spese di gestione bassissime.
Inoltre gli investimenti hanno un’attenzione importante rispetto alla loro eticità: c’è un’attenta cura ad evitare fondi che investono in armi.
Il datore di lavoro poi, oltre a mettere a disposizione del lavoratore presso il Fondo Espero, il Tfr, verserà l’1% come contributo contrattuale.
Da ultimo, si ritiene di non sottovalutare e di tenere in considerazione la defiscalizzazione di quanto il lavoratore versa ad Espero.

Sostegno al reddito del personale dei servizi ambientali: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale

Nella G.U. del 27 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che adegua alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali la platea dei destinatari, i criteri e i limiti della prestazione dell’assegno di integrazione salariale fornita dal Fondo di solidarietà bilaterale del personale del settore dei servizi ambientali (D.M. 29 settembre 2023).

Il D.M. n. 103594/2019 ha istituito presso l’INPS il “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali” riservato ai datori di lavoro esercenti servizi ambientali che fanno parte di settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015 e che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

 

Il nuovo decreto in oggetto ha innanzitutto ampliato la platea dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo, estendendola ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente del settore dei servizi ambientali, sempre compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti.

 

Riguardo alle prestazioni fornite dal Fondo, viene sostituito l’articolo 6, comma 1, lettera a) del D.M. n. 103594/2019, prevedendosi che il Fondo provvede all’erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie previste dal D.Lgs. n. 148/2015. L’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari a quello definito dall’articolo 3, comma 5-bis del citato decreto legislativo.

 

La durata massima della prestazione in argomento è pari:

 

a) per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente: 13 settimane di assegno di integrazione salariale per le causali sia ordinarie che straordinarie;

 

b) per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente: 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;

 

c) per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente:

 

I) 26 settimane di assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie;

II) 24 mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;

III) 12 mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;

IV) 36 mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarietà.

 

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite massimo complessivo dei trattamenti stabilito dall’articolo 4, comma 1 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

Nell’ambito dei processi connessi alla staffetta generazionale, viene anche assicurato, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni. Tale staffetta generazionale è finanziata mediante un contributo straordinario posto a carico esclusivo del datore di lavoro.

 

Inoltre, al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o territoriali o regionali e/o dell’Unione europea, il Fondo finanzia specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero.

Lavoro sportivo dilettantistico, precisazioni sulle comunicazioni al Registro

L’INL chiarisce alcuni aspetti relativi all’adempimento dell’obbligo di comunicazione dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo al Registro delle attività sportive dilettantistiche in attesa della piena operatività di quest’ultimo (INL, nota 26 ottobre 2023, n. 460).

L’INL, con la circolare n. 2/2023, ha fornito le prime indicazioni sulla nuova disciplina del lavoro sportivo alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 120/2023 che, come noto, è intervenuto con significative novità sul D.Lgs. n. 36/2021.

 

Con particolare riferimento al lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, l’articolo 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2021 pone a carico del soggetto destinatario delle prestazioni sportive (associazione o società, Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva associata, Ente di Promozione Sportiva, associazione benemerita, anche paralimpici, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.A.) uno specifico adempimento e cioè l’obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

 

Il suddetto adempimento equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego e va assolto, in base alle previsioni da ultimo introdotte dal D.Lgs. n. 120/2023, entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro. 

 

L’Ispettorato ritiene che, per i rapporti di lavoro iniziati prima del 4 settembre 2023 (data di pubblicazione del D.Lgs. n. 120/2023), l’obbligo in questione possa essere assolto entro il 30 ottobre 2023.

 

Tuttavia, l’INL chiarisce che, sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sarà pienamente operativo, i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovranno essere trasmessi mediante la consueta comunicazione al centro per l’impiego.

 

Infatti, per la piena operatività del Registro, si dovrà attendere l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport con cui saranno individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti di cui detto.

 

L’indicazione fornita vale solo per le comunicazioni che non siano state già effettuate per il tramite del Registro alla data del 26 ottobre 2023 di pubblicazione della nota in oggetto, mentre, per quelle già avvenute, non è dovuto alcun ulteriore adempimento comunicativo al centro per l’impiego.

 

Si ricorda che il mancato adempimento dell’obbligo comunicativo al Registro comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, ovvero la medesima prevista per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego.

CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche: raggiunta l’ipotesi di intesa preliminare

Prevista per novembre la sottoscrizione dell’Ipotesi. Incrementi retributivi e Una Tantum

Nei giorni scorsi, è stata raggiunta l’ipotesi di intesa preliminare per il rinnovo del CCNL delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, dopo le indicazioni fornite dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. Infatti, dall’incontro tra le sigle sindacali di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials-Cisal) e Anfols è emersa la volontà di sottoscrivere l’ipotesi entro il mese di novembre 2023. Il rinnovo del CCNL, che va a coprire il periodo 2019-2021, prevede un incremento del 4% a valere sui minimi tabellari del contratto che ad oggi viene applicato, con decorrenza da gennaio 2024 e con erogazione alla firma definitiva, a seguito delle procedure previste per il pubblico impiego. Inoltre, la quota di 150,00 euro al minimo tabellare, parametrata al livello 3B dell’area tecnica, viene trasferita dai contratti aziendali al CCNL nazionale per tutte le Fondazioni. E’ prevista, inoltre, l’erogazione dell’Una Tantum per i lavoratori a tempo indeterminato in servizio tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 di un importo doppio rispetto al valore del rinnovo del 4%. Le somme vengono erogate pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nel corso del periodo sopra indicato. Nel frattempo, prosegue di pari passo il negoziato per quel che concerne la parte normativa ed economica del contratto 2022-2024.

Legge Bucalossi e trasferimenti con funzione di trasformazione del territorio senza intenti speculativi

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione fiscale “Bucalossi” ha lo scopo di favorire quei trasferimenti destinati alla trasformazione urbanistica del territorio effettuati senza intenti speculativi e non una tipica funzione di scambio (Agenzia delle entrate, risposta 27 ottobre 2023,  n. 451).

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle di carattere eccezionale che richiedono un’esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa.

 

Ciò premesso, l’Agenzia cita l’articolo 20 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (cd. Bucalossi), recante norme per la edificabilità dei suoli, il quale dispone che ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti si applica l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.

Tale trattamento tributario si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

Tale formulazione della disposizione appare volta ad un ampliamento della portata applicativa della previsione agevolativa, in quanto la stessa viene di fatto estesa ad atti, compresi quelli attuativi, in precedenza non agevolati, purché gli stessi siano comunque finalizzati alla “trasformazione del Territorio” e siano posti in essere sulla base di “accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici”.

 

Il suddetto regime agevolativo, dunque, è applicabile:

  • esclusivamente ad atti non ”genericamente” preordinati alla trasformazione del territorio;

  • ad atti che abbiano a oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli di cui alla citata Legge Bucalossi.

In particolare, l’agevolazione fiscale in oggetto ha lo scopo di favorire quei trasferimenti destinati alla trasformazione urbanistica del territorio effettuati senza intenti speculativi, che svolgano una funzione ripartitoria e distributiva delle posizioni coinvolte e non una tipica funzione di scambio negoziale.

Esulano, dunque, dall’ambito applicativo della norma tutte quelle operazioni negoziali che, pur entrando a far parte di una più ampia programmazione di natura pubblicistica realizzano, di fatto interessi meramente individualistici.

 

Nel caso di specie, spiega l’Agenzia, il futuro atto di trasferimento degli immobili in esame tra il soggetto attuatore e Comune non appare idoneo a realizzare direttamente e immediatamente la funzione di trasformazione del territorio nel senso sopra delineato, anche se l’evento negoziale rappresentato è inserito nell’Accordo stipulato tra l’ente territoriale e il soggetto attuatore. Tale atto, infatti, si configura, come una ”mera” compravendita immobiliare che, pur interessando un soggetto pubblico, segue uno schema negoziale di carattere privatistico, in linea con il principio di autonomia contrattuale.

L’atto di trasferimento, dunque, risulta non idoneo a realizzare direttamente e immediatamente la funzione di trasformazione del territorio, in quanto rispondente ad altre finalità, così come individuate dall’organo deliberativo dell’ente territoriale.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che tale atto di trasferimento non sia riconducibile all’ambito applicativo dell’agevolazione prevista dalla Legge Bucalossi.

 

CCNL Concerie Industria: ai nastri di partenza la trattativa per il rinnovo del contratto

Le OO.SS. hanno richiesto un aumento salariale di 260,00 euro al livello E2

Nei giorni scorsi ha preso il via a Milano la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore della concia che occupa circa 17mila addetti in 1200 imprese nel Paese, scaduto lo scorso 30 giugno 2023. 
I rappresentanti di UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria) hanno rappresentato alla delegazione trattante di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, la situazione economica del settore. Le segreterie Nazionali al tavolo di contrattazione hanno ribadito la richiesta di rinnovo, sia normativo che di aumento salariale al livello medio, avanzata nella piattaforma per il triennio 1° luglio 2023-30 giugno 2026, di 260,00 euro (livello E2).
Le OO.SS. hanno rappresentato la necessità di intervenire sul sistema di inquadramento, migliorare il welfare contrattuale ed i diritti, nonchè le norme su salute, sicurezza e formazione. 
Al termine dell’incontro le Parti hanno individuato alcune date per calendarizzare i futuri incontri, con l’intento di portare a termine questa trattativa in tempi brevi per aiutare i lavoratori ad affrontare l’impatto dell’inflazione.